ottobre 2026
Quando la protesta diventa un sinistro
Vetrine infrante, scaffali saccheggiati, negozi che chiudono a metà pomeriggio: i disordini in Francia e a Milano hanno mostrato quanto in fretta una manifestazione possa diventare un rischio per il commercio e la ristorazione. Se un danno sia assicurato o meno, spesso lo decidono poche righe nelle condizioni della polizza danni ai beni.

In sintesi
I danni materiali a fabbricato, arredamento e merci sono assicurati solo se la Vostra polizza danni ai beni comprende la garanzia «eventi socio-politici».
Scoperto e limiti di indennizzo: spesso si applica una percentuale del danno senza tetto massimo. A seconda del contratto, l'indennizzo per questa garanzia è inoltre limitato da un massimale (limite di indennizzo).
Saccheggi: di norma la merce rubata non è assicurata.
Misure di protezione: se i disordini raggiungono la Vostra attività, dovete adottare le misure ragionevoli per limitare il danno. I costi delle misure puramente preventive restano di norma a Vostro carico.
Che cosa è successo?
Francia: il 17 e il 18 ottobre le proteste nazionali contro le carenze del sistema scolastico e il caro vita sono degenerate in incendi dolosi e saccheggi a Parigi, Lione, Marsiglia e in altre città. Secondo il governo, i negozi colpiti sono almeno 3.000. Morningstar DBRS stima i danni assicurati tra 1 e 1,2 miliardi di euro.
Milano: nello stesso fine settimana, nella zona di via Torino, piazza Duomo e corso Garibaldi, sono state infrante vetrine e saccheggiati negozi. Confcommercio Milano stima il danno in circa un milione di euro. Significativa la ripartizione di Unimpresa: tra 200.000 e 280.000 euro di danni materiali ai negozi, ma tra 380.000 e 480.000 euro di mancato fatturato, perché circa 850 attività hanno dovuto chiudere in anticipo.
Che cosa paga l'assicurazione danni ai beni?
Interviene la polizza incendio a copertura di fabbricato e contenuto, oppure la polizza All Risks, ma solo se comprende la garanzia «eventi socio-politici». Di norma questa garanzia copre tumulti popolari, scioperi e serrate, atti vandalici o dolosi. Sono assicurati i danni materiali diretti, come vetrine infrante, facciate e saracinesche danneggiate, arredamento e sistemi di cassa distrutti, nonché la merce resa inutilizzabile dal fuoco o dall'acqua di spegnimento. Se le somme assicurate sono troppo basse, l'assicuratore riduce l'indennizzo in proporzione (art. 1907 del Codice civile), salvo che la polizza preveda diversamente.
Attenzione però: spesso si applica uno scoperto in percentuale, per esempio il 10% del danno, senza massimo, a cui si aggiungono i limiti di indennizzo. Esempio (fittizio): un ristorante subisce un danno materiale di 120.000 euro. Con uno scoperto del 10%, il ristoratore sostiene in proprio 12.000 euro. Se il limite di indennizzo è di 80.000 euro, l'assicuratore paga al massimo questo importo, e la quota a carico del ristoratore sale a 40.000 euro.
E la merce saccheggiata?
Di norma non è assicurata. La garanzia «eventi socio-politici» copre il danneggiamento e la distruzione, ma esclude furto, rapina e saccheggio; in questo caso, di norma, non interviene nemmeno la garanzia furto. La vetrina infranta può quindi essere sostituita, la merce portata via dal negozio no. Per questo è ancora più importante togliere per tempo la merce di valore dalle vetrine e dall'area vendita.
Devo chiudere se è annunciata una manifestazione?
Non esiste un obbligo generale in tal senso. In base all'art. 1914 del Codice civile, però, dovete fare tutto ciò che è in Vostro potere per evitare o ridurre il danno (obbligo di salvataggio). Secondo la Corte di Cassazione, questo obbligo scatta quando l'evento dannoso è già in corso: in caso di disordini, quindi, di solito quando gli scontri sono iniziati e si avvicinano alla Vostra attività. In quel momento può essere necessario abbassare le saracinesche, proteggere le vetrine o chiudere il locale.
E chi paga le misure di protezione? I costi delle misure di protezione preventive, per esempio l'incarico a un servizio di vigilanza o l'installazione di pannelli protettivi davanti alle vetrine in vista di una manifestazione annunciata, di norma non sono assicurati. La legge prevede il rimborso solo delle spese di salvataggio, cioè delle misure contro un danno già in corso (art. 1914, comma 2, del Codice civile).
E il mancato fatturato?
Chi chiude la propria attività per precauzione e di propria iniziativa di norma non viene risarcito del mancato fatturato che ne deriva.
Se invece un danno assicurato provoca un'interruzione dell'attività, la perdita di profitto che ne deriva può essere chiesta all'assicuratore, purché sia stata stipulata una garanzia interruzione di esercizio e sia superata la franchigia temporale prevista dal contratto.
Che cosa dovreste verificare ora
- La garanzia «eventi socio-politici» è inclusa nella Vostra polizza danni ai beni?
- A quanto ammontano scoperto e limite di indennizzo?
- Le somme assicurate per fabbricato, arredamento e merci sono ancora aggiornate e sufficienti?
Questa informativa ha uno scopo di orientamento generale e non sostituisce una consulenza individuale. Gli esempi sono fittizi e semplificati; fanno fede esclusivamente le condizioni della singola polizza. L'applicazione delle norme di legge citate va verificata caso per caso sul piano giuridico. Fonti: Governo francese (19.10.2026); Morningstar DBRS via Commercial Risk (20-21.10.2026); France Assureurs (15.03.2024); Confcommercio Milano (19.10.2026); Centro Studi Unimpresa (18.10.2026); Clyde & Co (04.03.2026); Cass. civ. Sez. III n. 29209/2008. Le stime dei danni sono provvisorie.
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